La Legge 67/93 ha restituito alle Province le funzioni socio assistenziali già di loro competenza alla data di entrata in vigore della Legge 142/90.


FUNZIONI IN ORDINE ALLA MATERNITA’ ED INFANZIA

Le funzioni in ordine alla Maternità ed Infanzia sono le seguenti:

1. Assistenza ai minori, figli di ignoti abbandonati o esposti all’abbandono, ad esclusione degli interventi in favore degli stessi, soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria minorile nell’ambito della competenza amministrativa e civile;

2. Coordinamento delle attività di assistenza alla maternità ed infanzia di competenza di Comuni singoli o associati (art. 3, comma 2, Legge 23/12/1975 n. 698: scioglimento dell’ONMI - art. 9 R.D. 24/12/1934 n. 2316: T.U. protezione maternità ed infanzia), nonchè assistenza integrativa di quella esercitata dai Comuni singoli o associati (Circolare Regionale Piemonte 10 luglio 1985 n. 142 ASA), rivolta ai seguenti soggetti:

A. i minori legittimi in situazioni di abbandono morale e materiale o di povertà ad esclusione degli interventi a favore dei minori stessi, soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria minorile nell’ambito della competenza amministrativa e civile;

B. le gestanti e madri, per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, in situazione di povertà o di gravi situazioni di maltrattamento o di difficoltà ed impedimento a vario titolo, tali da essere di pregiudizio alla maternità.

FUNZIONI IN ORDINE ALLA DISABILITA’ SENSORIALE

Per le funzioni in ordine alla Disabilità Sensoriale i destinatari sono:

A. i sordi gravissimi (con perdita uditiva oltre gli 85 decibel da valutarsi nell’orecchio meno compromesso);

B. i sordi gravi (con perdita uditiva da 65 a 85 decibel da valutarsi nell’orecchio meno compromesso).

Possono essere ammessi all’assistenza anche sordi con residuo uditivo leggermente superiore, affetti da patologia di tipo degenerativo, dopo attenta valutazione e dettagliata documentazione:

C. i ciechi con nessun residuo visivo o con residuo visivo non superiore a 1/10 con correzioni lenti (da valutarsi nell’occhio meno compromesso);

D. gli ipovedenti con residuo visivo fino a 3/10 con correzione lenti (da valutarsi nell’occhio meno compromesso).

Possono essere ammessi all’assistenza anche ipovedenti con residuo visivo superiore se ci sono fattori che limitano di molto l’autonomia della persona (es. ridotta ampiezza del campo visivo) oppure quando la patologia è sicuramente di tipo degenerativo:

E. i pluriminorati in cui il deficit uditivo o visivo sia prevalente rispetto alle altre minorazioni.

Ai sensi della Legge Regionale 19/95 tra il Consorzio e la Provincia di Torino è stipulata idonea convenzione al fine di regolamentare lo svolgimento delle sopraccitate attività delegate e le modalità di rimborso spese comprensivo di quelle sostenute dal personale del Consorzio addetto, da parte della Provincia.



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